Medicina di Famiglia e Specialistica
Responsabilità medica

Risarcimento del danno biologico permanente e del conseguente danno morale

10 Gen 2022

Da Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica

di Nadia Busca – 

Con provvedimento del 25 novembre 2021 il Tribunale di Reggio Calabria si è occupato del risarcimento del danno biologico e del danno morale conseguenti ad un grave caso di colpa professionale ed errore medico.

Nella vicenda in esame, a fronte di una errata interpretazione del referto istologico, una donna è stata sottoposta ad un inopportuno trattamento radioterapico, rivelatosi eccessivamente invasivo rispetto alla patologia emersa dagli accertamenti medici condotti.

Nel corso del giudizio instaurato dalla donna nei confronti della struttura sanitaria e del medico responsabile del trattamento chirurgico, il CTU ha evidenziato come un comportamento diligente e prudente del sanitario avrebbe evitato il danno estetico – quale danno biologico permanente – cagionato alla paziente, dato da un’importante cicatrice deturpante il seno della stessa, considerato una parte importantissima per l’autostima delle donne.

In ordine al risarcimento del danno morale, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, il giudice di prime cure ha osservato come in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento del danno biologico, quale pregiudizio che esplica incidenza sulla vita quotidiana e sulle attività dinamico-relazionali del soggetto, e di un’ulteriore somma a titolo di ristoro del pregiudizio rappresentato dalla sofferenza interiore; ciò, con la conseguenza che, ove dedotto e provato, tale ultimo danno deve formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Sulla base di tali considerazioni ed avendo rilevato come parte attrice non abbia fornito alcun elemento di prova idoneo a giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale, il Tribunale ha condannato in via solidale il medico e la struttura sanitaria al risarcimento del danno biologico permanente arrecato alla donna, oltre che il danno morale, nei limiti del quantum risultate dall’applicazione del c.d. meccanismo tabellare.

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