Medicina di Famiglia e Specialistica
Malattie respiratorie

Ossigenoterapia e fumo di tabacco: rischio incendi e prevenzione

14 Ott 2022

da Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio, Rivista ufficiale dell’Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri – Italian Thoracic Society (AIPO – ITS)

 

Abstract

L’ossigeno fu individuato per la prima volta dal farmacista svedese Karl Wilhelm Scheele nel 1771 ma soltanto la scoperta effettuata da Joseph Priestley nel 1774 venne pubblicamente riconosciuta. La fotosintesi dei cianobatteri comparsa sulla Terra ca. 2,3-2,4 miliardi di anni fa costituì il punto di svolta per la vita sulla Terra in quanto portò alla prima comparsa dell’ossigeno nell’atmosfera. Nel 1781 Antoine Lavosier ne accertò la funzione per i fenomeni di respirazione e di combustione. Riconosciuto come farmaco (D. Lgs 219/06) l’ossigeno è utilizzato in ambito ospedaliero e pertanto depositato secondo le caratteristiche conformi a quelle riportate nella Farmacopea Ufficiale. In quanto farmaco non è scevro da pericolosi effetti collaterali annoverandosi tra i comburenti in grado di innescare un processo di combustione, in particolare in ambienti chiusi e a concentrazioni superiori al 21%. Le conseguenze di incendi secondari a ossigeno presente in ambiente domestico possono essere classificate in diverse scale di danno e di rischio. Molti pazienti con malattie respiratorie in ossigenoterapia domiciliare (OLT) continuano a fumare con aumentato rischio di lesioni da fuoco. Pochi sono i dati europei che permettano di quantificare il problema e definire le ulteriori misure di prevenzione. In Italia si evidenzia una sottostima e/o sottovalutazione del problema che può avere seri e drammatici risvolti sanitari e medico-legali. Una prima misura operativa potrebbe essere la prescrizione di concentratore, poco gradito peraltro al paziente. Permettere le cure del paziente cronico in OLT e salvaguardare la comunità con l’incentivare programmi di educazione alla cessazione tabagica rivolti anche a familiari e l’invio dei pazienti a Centri Anti Fumo di secondo livello. Dovrebbe infine essere obbligatorio un Consenso Informato da parte del paziente avviato alla OLT in cui siano esplicitati i rischi e l’assunzione di possibili responsabilità legali.

 

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