Medicina di Famiglia e Specialistica
Responsabilità medica

Niente nesso di causa tra tardiva diagnosi e morte del paziente né danno da perdita di chance quando la patologia è già a uno stadio avanzato.

11 Apr 2022

Da Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica

Con la sentenza n. 342 del 1° marzo 2022, il Tribunale di Siracusa si pronuncia su un caso di responsabilità medica per ritardata corretta diagnosi di una grave patologia (neoformazione adenocarcinomatosa epatica bilobare) che aveva poi determinato la morte della paziente. Nella specie, gli attori – congiunti della donna – lamentavano che il medico di base aveva sottostimato la sintomatologia prescrivendo alla paziente una terapia inadeguata e omettendo di effettuare gli opportuni esami che avrebbero consentito una tempestiva diagnosi. La condotta negligente e imperita del medico avrebbe così portato ad accertare la grave patologia quando ormai era giunta a uno stadio avanzato, senza che fosse più possibile intraprendere terapie efficaci.

Il giudice di merito, con l’ausilio della CTU medico legale, ha innanzitutto escluso il nesso eziologico tra il decesso della paziente e la condotta del sanitario, riconducendo l’esito infausto alla malattia stessa (causa naturale), senza che l’operato della dottoressa abbia in alcun modo inciso sull’iter causale. La patologia si sarebbe infatti sviluppata senza dare segni – se non sfumati e non specifici – della propria presenza. Ciò ha portato a una diagnosi in uno stadio avanzato della neoplasia, che non ha consentito di intraprendere strategie di terapia efficaci ed ha condotto rapidamente a un grave peggioramento delle condizioni generali della paziente e alla sua morte. Pertanto, il ritardo di un paio di mesi nella corretta diagnosi non ha sortito alcuna incidenza causale sull’evento morte.

Esclusa la fondatezza della domanda risarcitoria relativa al danno per la morte della paziente, il Tribunale di Siracusa è passato ad esaminare la pretesa degli attori al risarcimento del danno da perdita di chance.

Al fine di accertare la sussistenza o meno delle condizioni in presenza delle quali un tale pregiudizio è risarcibile, il giudice di merito – richiamando la giurisprudenza sul punto – ha ricordato la necessità di accertare la relazione causale tra la condotta colpevole del medico e l’evento di danno (la possibilità perduta, ovverossia il sacrificio della possibilità di conseguire un risultato migliore), senza che i concetti di probabilità causale e di possibilità (e cioè di incertezza) del risultato realizzabile possano legittimamente sovrapporsi, elidersi o fondersi insieme.  Infatti, la dimostrazione di una apprezzabile possibilità di giungere al risultato migliore sul piano dell’evento di danno non equivale alla prova della probabilità che la condotta dell’agente abbia cagionato il danno da perdita di chance sul piano causale.

Il Tribunale rammenta anche che la perdita di chance deve rispondere ai parametri della apprezzabilità, serietà, consistenza, onde distinguere la concreta possibilità dalla mera speranza; quindi – prosegue – precisando che il danno risarcibile deve essere individuato nella perdita della possibilità di eseguire controlli costanti e frequenti, o di sottoporsi ad esami clinici e di laboratorio più approfonditi, equivalendo così alla perdita della possibilità di accedere ad un risultato favorevole incerto, nel caso di cure tempestive, idonee e diligenti, tenuto conto dello sviluppo della malattia.

Alla luce dei principi richiamati, il giudice di merito ha ritenuto infondata la domanda risarcitoria degli attori in quanto, nel caso oggetto di causa, non si tratterebbe di risarcire una concreta perdita di chance di sopravvivenza, o, quanto meno, di condurre anni di vita ulteriori con una qualità apprezzabile. Il ritardo diagnostico di un paio di mesi, intervenuto in fase ormai avanzata della patologia, ha infatti inciso solo in termini di una perdita di chance descritta come mera possibilità virtuale, generica e imprecisabile di un ulteriore periodo di sopravvivenza, difettando così i presupposti della apprezzabilità, serietà, consistenza e concretezza, indispensabili per l’accoglimento della domanda risarcitoria formulata.

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