Medicina di Famiglia e Specialistica
Responsabilità medica

La responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e del medico operante ante Legge Gelli-Bianco e l’operatività dell’azione di rivalsa

11 Mar 2022

Da Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica

di Nadia Busca – 

Con sentenza del 27 gennaio 2022, il Tribunale di Arezzo si è pronunciato sulla natura della responsabilità della struttura sanitaria e del medico operante in ordine ad episodi di malpractice medica verificatisi nel corso della vigenza del c.d. Decreto Balduzzi, oltre che sul regime dell’azione di rivalsa.

Nel caso di specie un uomo ha agito in giudizio nei confronti della struttura ospedaliera, presso la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artoprotesi all’anca, e del medico operante, al quale è stata contestato un operato negligente, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Sebbene nel corso del giudizio sia stata accertata l’esecuzione dell’intervento chirurgico secondo le leges artis della scienza medica chirurgica, il Tribunale, sulla base di quanto appurato dai CTU, ha accertato l’avvenuta commissione di un errore per imprudenza nell’esecuzione dell’intervento che ha determinato la lesione nervosa lamentata dal paziente.

Il giudice di prime cure ha rilevato che, per ragioni temporali, non possono trovare applicazione le disposizioni della L. 24/2017, trattandosi di norme che non hanno portata retroattiva. Inoltre, come noto, prima della suddetta novella legislativa, la responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per danni derivanti da malpractice è stata inquadrata nell’alveo della responsabilità contrattuale o da contratto sociale qualificato.

Sulla base di tali principi, il Tribunale di Arezzo ha ritenuto sussistente, in via solidale, tanto la responsabilità della struttura ospedaliera per inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c., quanto del medico operante a titolo di responsabilità contrattuale indiretta ex art. 1228 c.c.

In ordine, invece, all’azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, è stato osservato che in tema di responsabilità medica, al fine di identificare i limiti quantitativi dell’azione, il danno da malpractice va ripartito tra struttura e sanitario, anche allorché la colpa sia esclusiva in capo a  quest’ultimo, salvi i casi del tutto eccezionali di inescusabile, grave, imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza ad opera del professionista del programma condiviso di tutela della salute del paziente.

In altre parole, essendo la prestazione del medico inserita nel contesto dei servizi resi dalla Struttura presso cui egli svolge la sua attività, la sua condotta negligente non può essere esclusa o isolata dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei servizi offerti. Con la conseguenza che, se la struttura ospedaliera si avvale della collaborazione dei sanitari, questa si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro cagionati, in ragione del rischio connaturato all’utilizzazione di terzi nell’adempimento delle proprie obbligazioni.

Alla luce di tali motivi, e posto che l’azione di responsabilità concerne fatti antecedenti all’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco, il giudice di merito ha stabilito che la responsabilità risarcitoria deve essere paritariamente ripartita tra la struttura ospedaliera e il medico, benché si tratti di un’ipotesi di colpa esclusiva di quest’ultimo.

Trib. Arezzo 27 gennaio 2022

 

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