Medicina di Famiglia e Specialistica
Responsabilità medica

Il “sì” del Garante Privacy alla digitalizzazione dei certificati di esenzione da vaccino anti Covid-19

11 Feb 2022

Da Responsabilità Medica, Diritto e Pratica Clinica

 

Con l’art. 9-bis, comma 3, del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla l. 17 giugno 2021, n. 87, sono state introdotte le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19 per i soggetti che, in ragione di condizioni mediche, non possono ricevere o completare la vaccinazione e quindi ottenere la relativa certificazione verde.

La norma ha anche previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell’economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le certificazioni di esenzione alla vaccinazione, al fine di consentirne la verifica digitale e assicurare contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell’adozione del predetto decreto è stato autorizzato (e più volte prorogato con un susseguirsi di circolari del Ministero della salute) l’utilizzo di certificazioni rilasciate in formato cartaceo che non devono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato quali le motivazioni cliniche dell’esenzione.

Considerata l’estensione dell’uso delle certificazioni verdi Covid-19 per accedere a determinati luoghi e dell’obbligo vaccinale, si è palesata l’estrema urgenza di adottare il suddetto decreto per la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali.

Come già evidenziato dal Garante Privacy (cfr. parere dell’11 ottobre 2021, doc. web n. 9707431 e provvedimento del 13 dicembre 2021) infatti la presentazione di un documento cartaceo di esenzione alla vaccinazione anti Covid-19, diverso dalla certificazione verde, rivela inevitabilmente a terzi la sussistenza di una condizione di salute dell’interessato che gli impedisce, in via temporanea o definitiva, di sottoporsi alla predetta vaccinazione. Conseguentemente, è prioritaria l’introduzione di un documento digitale dotato di QR Code che, attraverso l’uso dei sistemi di verifica previsti dalla normativa vigente, riveli le medesime informazioni delle certificazioni verdi Covid-19, ovvero quelle relative all’autenticità, alla validità e all’integrità della certificazione e alle generalità dell’interessato, senza che siano anche visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Il soggetto deputato al controllo della certificazione digitale di esenzione non deve, quindi, venire a conoscenza non solo della condizione di salute alla base della quale è stata emessa la certificazione di esenzione e data di fine della validità della stessa, ma soprattutto che trattasi di una certificazione diversa da quella verde.

Sulla scorta delle indicazioni del Garante è stato adottato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (di cui al sopra menzionato art. 9-bis) che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti Covid-19.

Sullo schema di decreto si è pronunciato in senso favorevole l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con Parere del 27 febbraio 2022 – doc. web n. 9742129 (consultabile sul sito del Garante Privacy www.garanteprivacy.it) come reso noto con comunicato stampa del 2 febbraio 2022.

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